Carta dei Servizi PDF Stampa E-mail





INDICE


1° PARTE: I VALORI E GLI IMPEGNI DEL C.E.A. (COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI)
1.1 Perché la Carta dei Servizi
1.2 I principi ispiratori dell’adozione internazionale
1.3 L’impegno di sussidiarietà

2° PARTE: L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ADOZIONI ONLUS
2.1
La storia dell’A.S.A. onlus ed i paesi autorizzati
2.1.1 L’adozione internazionale in Repubblica Ceca
2.1.2 L’adozione internazionale in Ucraina
2.1.3 L’Adozione internazionale in Ungheria
2.2 L’organizzazione territoriale dell’A.S.A. onlus
2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali


3° PARTE:
IL PERCORSO ADOTTIVO
3.1 La fase pre adozione
3.1.1 Avvicinarsi all’adozione
3.1.2 Gli incontri di informazione ed i colloqui individuali
3.1.3 Il conferimento di incarico e l'individuazione dei paesi per l’adozione
3.1.4 L'adozione internazionale e la revoca della disponibilità all’adozione nazionale
3.1.5 La preparazione del dossier di documentazione della coppia
3.1.6 L'iter dei fascicoli all’estero
3.1.7 La gestione del tempo di attesa
3.2 La fase dell’adozione
3.2.1 La proposta di adozione e la preparazione all’incontro con il bambino
3.2.2 La partenza
3.2.3 La permanenza all’estero
3.2.4 Il rientro in Italia
3.3 La fase post adozione
3.3.1 L’accompagnamento post adottivo
3.3.2 Il sostegno alla famiglia

4° PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI
4.1 La descrizione dei costi
4.1.1 Le modalità di rimborso spese
4.1.2 Il rimborso delle quote
4.1.3 La dispensa dall’obbligo di rendicontazione
4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico
4.2.1 La deducibilità dal reddito delle donazioni liberali alle onlus
4.3 Le informazioni sulla tutela ed il sostegno alla maternità e/o paternità
4.4 Le informazioni relative alla revoca del conferimento d’incarico e al cambio Ente

ALLEGATI:

Allegato 1 Copia conferimento di incarico
Allegato 2 Sostegno fiscale ed economico



1° PARTE: I VALORI E GLI IMPEGNI DEL C.E.A. COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI

1.1 Perchè la Carta dei Servizi

Il C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati è un’Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2005 su iniziativa di alcuni enti autorizzati ad operare nel campo delle adozioni internazionali.

Il C.E.A. promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo, Enti autorizzati, Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito CAI), Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni, Regioni e Servizi territoriali, affinché gli aspiranti all’adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività del C.E.A. oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo, verso le coppie aspiranti all’adozione. Vuole essere uno strumento di garanzia di qualità verso altre Associazioni ed organismi sia pubblici che privati.

L’approvazione da parte del C.E.A. di una Carta dei Servizi è il risultato di un processo di condivisione delle procedure di accompagnamento ed è motivata dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all’accoglienza di un bambino.

Gli enti aderenti al Coordinamento hanno deciso di mettere in comune le proprie capacità e le esperienze maturate negli anni di attività al fine di realizzare un documento omogeneo fruibile per gli utenti in un’ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni del C.E.A., la storia e l’organizzazione territoriale di ciascun ente, il percorso adottivo e forniscono informazioni su costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi degli Enti aderenti al C.E.A. e scaricabile dai loro siti web.


1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi che ispirano l’operato quotidiano degli Enti aderenti al C.E.A. sono i seguenti:
- la centralità del minore in ogni attività svolta dall'Ente;
- il primario interesse per i minori in difficoltà;
- la centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che, comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato; 
- la concezione dell'adozione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
- la promozione dell'istituto dell'adozione quale sostegno dell'infanzia abbandonata ancorchè appagamento di un bisogno di genitorialità;
- la valorizzazione del ruolo dell'Ente autorizzato e la sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- la preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;
- l'accompagnamento degli Enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi, allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco.

 

1.3 L'impegno di sussidiarietà
L’impegno di sussidiarietà degli Enti aderenti al C.E.A: si concretizza nei seguenti principi:

- la promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di origine;

- il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e, quindi, la visione dell’adozione internazionale come intervento in caso questo non sia possibile;

- la prevenzione del fenomeno dell’abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali ed internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l’infanzia si trova in difficoltà;

- la promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora questa sui trovi in difficoltà.

 

2° PARTE: L’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS


2.1 La storia dell'A.S.A. onlus ed i paesi autorizzati

L’A.S.A. – Associazione Solidarietà Adozioni – onlus è oggi uno degli Enti autorizzati per le adozioni internazionali che, nata in Sicilia nel 1999, opera nel panorama dell’intero territorio nazionale.

Si costituisce, in un primo momento, come Associazione a Catania – dove ha la sua sede principale – su iniziativa di un gruppo di professionisti che, per spirito volontaristico, iniziano a prestare la loro attività a tutela di quei bambini, provenienti da Ucraina e Romania, che versano in condizioni di particolare stato di disagio, offrendo loro tutte le cure e le medicine di cui necessitano.

Nel 2000 grazie all’impegno profuso dal Presidente, dott.ssa Maria Virgillito, lo statuto dell’Associazione viene adeguato alle norme previste del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni in tema di ONLUS, fino a divenire, nel Maggio 2001, Ente autorizzato per l’adozione internazionale, ai sensi della L. n. 476/98.

In questi anni l’attività dell’A.S.A. è divenuta sempre più intensa tanto che oggi l’Associazione è presente con le sue sedi nelle città di Roma, Palermo, Milano, Taranto e Forlì con lo scopo di sempre e cioè quello di impegnarsi attivamente per assicurare una famiglia a quei bambini che ne sono privi, andando oltre ogni pregiudizio derivante da diversità etniche, geografiche, fisiche, religiose o sociali.

E' per questo che, con grande passione e competenza, un team di professionisti composto da psicologi, psicoterapeuti, consulenti burocratici, consulenti di comunicazione, legali, ogni giorno guida e sostiene le coppie, che scelgono di intraprendere il non breve percorso dell'adozione internazionale, fornendo loro tutta l'assistenza psico-sociologica e burocratica di cui necessitano in Italia e nei Paesi presso i quali l'Ente, su autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali, opera, ovvero Repubblica Ceca, Ucraina e Ungheria.

Nel corso di questi anni sono numerosissime le coppie che, o prima ancora di aver ottenuto il decreto di idoneità da parte del competente Tribunale dei Minori o immediatamente dopo, si sono rivolte all'Associazione Solidarietà Adozioni onlus per essere seguite in un iter che si articola in incontri di informazione/formazione, conduzione di gruppi di confronto tra genitori, gestione degli aspetti amministrativi e legali della pratica, accompagnamento e sostegno psicologico delle coppie e dei bambini nella fase di primo contatto nel Paese di origine, per concludersi, infine, con attività di consulenza nella fase post-adottiva, utile a verificare l'inserimento del bambino nella nuova realtà familiare e sociale.

Nello specifico, dal Maggio 2001 al Dicembre 2009, l’A.S.A. onlus ha ricevuto mandato per curare le procedure di adozione internazionale da circa 609 le coppie. I bambini che, nello stesso arco di tempo, sono stati adottati e crescono con l’affetto ed il calore di una famiglia che si prende cura di loro sono 456.

Oltre all'attività finalizzata esclusivamente all'adozione l'Associazione è impegnata, sul fronte estero, con la progettazione di una serie di iniziative di cooperazione internazionale volte alla realizzazione di importanti progetti umanitari.
In Italia, invece, l'Associazione promuove numerosi convegni nazionali ed internazionali ed incontri di informazione, formazione e aggiornamento con lo scopo di porre l'attenzione sull'adozione come realtà in continua espansione a livello internazionale, nazionale e locale. Tali attività sono rivolte non solo alle coppie che intendono intraprendere il percorso adottivo ed alle coppie in attesa di un'adozione, ma anche agli operatori dei servizi sociali e del sistema delle adozioni in generale.

I bambini, la serenità e la gioia che meritano di vivere e sperimentare grazie all'amore ed al sostegno di genitori pronti a prendersi cura di loro, sono al centro dell'attività dell’A.S.A. onlus, un’Associazione impegnata con tenacia a guardare al domani e ad operare con dedizione affinché due storie diverse si incontrino in un’unica grande storia, quella di una famiglia felice.


2.1.1 L'adozione internazionale in Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca è tra i Paesi dell’Europa dell’Est più abbienti e più evoluti dal punto di vista dei rapporti politico-economici con gli altri Stati.

Per ciò che concerne le adozioni internazionali, ha ratificato la Convenzione dell’Aja.

La Commissione per le adozioni internazionali ha autorizzato l’Ente A.S.A., al momento unico Ente in Italia ad operare in Repubblica Ceca, nel gennaio del 2003.

I bambini per i quali è stata concessa l’autorizzazione all’ingresso in Italia al 31/12/2009 sono 39.

In Repubblica Ceca tra le fasce di popolazione più a rischio vi sono le famiglie rom.
E’ alta la percentuale di adozioni nazionali e, di conseguenza, il numero di bambini adottabili da coppie straniere è abbastanza esiguo.
I minori adottabili si trovano in Istituti (diversificati per fasce d’età) in cui è presente un medico che ha cura dei bambini e ne aggiorna le schede sanitarie; presso alcuni Istituti operano anche figure specializzate quali, ad esempio, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti ed educatori qualificati che si occupano di sviluppare le attitudini alla musica, alla danza e alla recitazione.

Ogni bambino è inserito in un piccolo gruppo di riferimento curato dagli educatori preposti.

L’organo che si occupa delle Adozioni Internazionali è l’Istituto per la protezione legale Internazionale del bambino, che ha sede a Brnò.

L’iter prevede che l’A.S.A. onlus comunichi al Centro di Brnò il nome degli aspiranti genitori e la loro disponibilità riguardo il bambino, richiedendo la registrazione della coppia. L’Autorità Centrale non accetta la disponibilità da parte di coppie in età avanzata. Il Centro, una volta ricevuta la documentazione completa, comunica all’Ente l’avvenuto inserimento della coppia nell’elenco degli aspiranti all’adozione. Il Centro di Brnò individua l’abbinamento e manda all’Ente, in Italia, la documentazione riguardante il bambino; la suddetta proposta è corredata dalle informazioni riguardanti il minore, sia di carattere sanitario che inerenti le sue esperienze di vita.

L’accettazione dell’abbinamento viene comunicata dall’Ente stesso al Centro Adozioni Ceco, il quale invia all’A.S.A. onlus attestazioni della sussistenza delle condizioni di cui all’art.4 della Convenzione dell’Aja del 1993.

L’incontro con il bambino da parte della coppia è supportato dalla mediazione del referente in loco dell'A.S.A. onlus. 

La psicologa dell’A.S.A. onlus che ha curato la fase di preparazione della coppia è disponibile, durante il periodo di permanenza all’estero, ad accogliere telefonicamente gli eventuali bisogni emergenti.
Le Autorità competenti all’adozione di un bambino in Repubblica Ceca richiedono l’invio, da parte dell’Ente Italiano che ha curato la procedura, di relazioni sull’inserimento del minore adottato.

Per ciò che concerne la cooperazione internazionale, l’A.S.A. ha individuato un istituto specializzato che ospita bambini di età compresa tra zero e cinque anni con deficit dell’udito e del linguaggio. In particolare, gli interventi mirano alla formazione di medici che operino diagnosi tempestive e alla fornitura di protesi acustiche per fronteggiare le difficoltà comunicative.

 

2.1.2 L'adozione internazionale in Ucraina

L’Ucraina è una Repubblica che si è resa indipendente dall’ex Unione Sovietica. La capitale è Kiev e la lingua ufficiale l’ucraino, ma si parla anche il russo. La maggior parte della popolazione professa la religione ortodossa, ma sono presenti anche la religione cattolica e quella musulmana.

La scarsa presenza sul territorio di strumenti di prevenzione dell’abbandono fa sì che in Ucraina ci sia un alto numero di bambini adottabili. Questi possono essere adottati da coppie straniere se iscritti nei registri del Dipartimento per le Adozioni, con sede a Kiev, da almeno 12 mesi, termine previsto per consentire, in via prioritaria, l’adozione da parte di persone ucraine.

I bambini ucraini per i quali è stata concessa l’autorizzazione all’ingresso in Italia dal 16/11/2000 al 31/12/2009, secondo quanto riportato nel rapporto della Commissione Adozioni Internazionali, sono 4.520.

I bambini adottabili vivono in Istituti (diversificati per fasce d’età) in cui vengono inseriti in piccoli gruppi di riferimento curati dagli educatori preposti. All’interno degli Istituti vi è spesso la presenza di un medico che ha cura dei bambini e ne aggiorna le schede sanitarie; presso alcuni Istituti operano anche figure specializzate quali, ad esempio, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti ed educatori qualificati che si occupano di sviluppare le attitudini alla musica, alla danza e alla recitazione.

Per quanto riguarda la procedura adottiva, in riferimento all’abbinamento coppia-bambino, è da rilevare che la proposta di incontro con il bambino da parte dell’Autorità competente avviene sul posto e, pertanto, l’Ente non può fornire anticipatamente notizie relative all’abbinamento.

In Ucraina la coppia è seguita da un referente in loco dell’A.S.A. onlus che cura gli aspetti burocratici dell’iter adottivo e media gli incontri tra la coppia e il bambino.

Nello specifico la coppia si reca presso il Dipartimento di Stato per l’Adozione e la Protezione dei Diritti dei Bambini – Ministero della Famiglia, della Gioventù e dello Sport di Kiev per ricevere tutte le informazioni riguardanti il minore (sia di carattere sanitario che inerenti le sue esperienze di vita) e ottenere l’autorizzazione necessaria all’incontro presso l’istituto ove risiede il bambino.

La psicologa dell’A.S.A. onlus che ha curato la fase di preparazione della coppia è disponibile, durante il periodo di permanenza all’estero, ad accogliere telefonicamente gli eventuali bisogni emergenti.

Dopo che la coppia in Istituto ha conosciuto il bambino, il direttore dell’Istituto e l’ispettore del distretto danno l’autorizzazione per fissare l’udienza per la sentenza di adozione presso il Tribunale competente. Quando la sentenza di adozione diviene esecutiva, il referente produce la documentazione relativa al minore, che l’A.S.A. onlus provvede a trasmettere alla Commissione Adozioni Internazionali per ottenere l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia.

Le coppie italiane che hanno adottato un bambino ucraino sono tenute a presentare alle Autorità ucraine competenti delle relazioni sull’inserimento del minore adottato. Le relazioni sull’inserimento del minore adottato vanno redatte ogni anno per tre anni; successivamente ogni tre anni fino al raggiungimento della maggiore età del minore stesso.

Per ciò che concerne la cooperazione internazionale, in Ucraina l'A.S.A. :
- ha realizzato, insieme ad altri Enti autorizzati, il progetto "Hansel e Gretel 2" (approvato e finanziato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali nel Giugno del 2003), per prevenire il fenomeno dell'abbandono dei minori favorendo condizioni che permettani ai bambini di restare nella propria famiglia o quantomeno all'interno della comunità di appartenenza. Gli obiettivi di tale intervento sono, infatti, la promozione della deistituzionalizzazione, il rientro nella famiglia d'origine e l'accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia;
- ha curato l'intervento di costruzione di una parte destinata alla riabilitazione pediatrica di un istituto di Zhitomir; 
- ha sostenuto il piccolo orfanotrofio della reg. Brovary (provincia di Kiev) vill. Gogoliv, via Kiyvska n. 3, diretto dalla famiglia Poplavsky, con 12 bambini. Tale intervento ha fatto sì che fosse possibile realizzare una micro impresa di mattonelle dipinte a mano; 
- cura il progetto di sostegno a distanza "Doniamo ad ogni bambino la propria casa!", attraverso il quale si aiutano famiglie ucraine con disagio socio-ambientale-sanitario;
- cura il progetto "Colora la mia voce!", che prevede interventi di prevenzione nel settore dei disturbi dell'udito e del linguaggio (formazione degli operatori e fornitura di protesi acustiche).

2.1.3. L'adozione internazionale in Ungheria

Nella Repubblica Ungherese, che pure tra i Paesi dell’Europa dell’Est è uno dei più evoluti, parecchie delle 19 regioni si trovano in difficoltà per gli alti tassi di disoccupazione, la grande percentuale di zone alluvionate, la presenza di strutture e fabbriche abbandonate.

La disgregazione delle famiglie e la presenza di ragazze madri che non si trovano nelle condizioni di poter prendersi cura dei propri bambini fa sì che resti ancora alto il fenomeno dell’abbandono. Tra le fasce più a rischio vi sono principalmente le famiglie rom.
E’ alta la percentuale di adozioni nazionali e, di conseguenza, il numero di bambini adottabili da coppie straniere è abbastanza esiguo.

I bambini ungheresi per i quali è stata concessa l’autorizzazione all’ingresso in Italia dal 16/11/2000 al 31/12/2009 sono, secondo quanto riportato nel rapporto statistico della Commissione Adozioni Internazionali, 401.

I bambini adottabili si trovano in Istituti, presso Case Famiglia o, nella maggior parte dei casi, presso famiglie affidatarie.

L’Ungheria ha ratificato la Convenzione dell’Aja e l’Autorità competente per le adozioni internazionali è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per la Protezione dell’Infanzia e della Gioventù , con sede a Budapest.

L'Autorità Centrale ungherese ha comunicato ufficialmente i criteri che seguirà nella sua attività del 2010, annunciando che non saranno accettate domande in cui i coniugi manifestino una disponibilità limitata a bambini sani di età inferiore agli otto, poichè i bambini con tali caratteristiche trovano facilmente accoglienza nelle famiglie ungheresi. Per ogni Ente accreditato, inoltre, saranno accettate: dieci domande in cui sia espressa la disponibilità all'adozione di un bambino o di fratelli di età superiore agli otto; cinque domande in cui sia espressa la disponibilità all'adozione di un bambino di età inferiore agli otto anni, con problemi mentali o gravi problemi di comportamento; cinque domande in cui sia espressa la disponibilità all'adozione di gruppi di oltre tre fratelli. 
Per ciò che concerne la procedura adottiva, ed in particolare l’abbinamento, l’Ente autorizzato italiano accoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro tra la coppia adottiva ed il minore da adottare; abitualmente la suddetta proposta è accompagnata da informazioni riguardanti il minore, sia di carattere sanitario che inerenti le sue esperienze di vita.

L’Associazione provvede a trasferire tutte le informazioni alla coppia assistendola, in caso di consenso, in tutte le attività essenziali da svolgere in Ungheria tramite i referenti dell’Ente.

In Ungheria la coppia è seguita da un referente in loco dell’A.S.A. onlus che cura gli aspetti burocratici dell’iter adottivo e media gli incontri tra la coppia e il bambino.

La psicologa dell’A.S.A. onlus che ha curato la fase di preparazione della coppia è disponibile, durante il periodo di permanenza all’estero, ad accogliere telefonicamente gli eventuali bisogni emergenti.
Le autorità Ungheresi abitualmente sono attente alla preparazione dell’adottando all’incontro con la famiglia e richiedono che il periodo di affidamento preadottivo nel loro Paese non sia inferiore ad un mese.

Per ciò che concerne la cooperazione internazionale, l’A.S.A. onlus ha individuato due istituti specializzati della regione di Nograd che ospitano bambini di età compresa tra zero e cinque anni con deficit dell’udito e del linguaggio.

In particolare, gli interventi mirano alla formazione di medici che operino diagnosi tempestive e alla fornitura di protesi acustiche per fronteggiare le difficoltà comunicative.

2.2 L'organizzazione territoriale dell'A.S.A. onlus
L'Ente A.S.A. onlus con sede legale in Catania - via Messina n 223
www.asa-catania.org - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , dispone delle seguenti sedi:

sedi principali
- CATANIA - via Messina, 223 - cap 95129 - tel 095.376567 / fax 095.0930060
- ROMA - via Gavinana, 1 - cap 00192 - tel/fax 06.3216144
- TARANTO - piazza Fontana, 46 - cap 74123 - tel/fax 099.4700961 mobile 335.7456108
- FORLI' - via Ravegnana, 220 - cap 47121 - tel 0543.720982

sedi secondarie

- MILANO - via Jacopo Palma, 4 - cap 20146 - mobile 347.4621143
- PALERMO - via Veronica Gambara, 2 - cap 90135 - mobile 347.4621143

2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali
L’Ente A.S.A. onlus ha stipulato nel novembre 2009 un accordo di collaborazione con l’Ente L’AIRONE onlus in base al quale vengono condivise tutte le sedi; ciascun Ente opererà per proprio conto nei paesi per i quali è stato autorizzato ed accreditato. Le coppie conferiranno incarico all’Ente prescelto e verranno seguite, per tutta la durata della procedura, dall’equipe della sede presso la quale conferiranno incarico, mentre per la parte riguardante la procedura all’estero saranno seguite dall’Ente autorizzato per quel paese.

A seguito dell’accordo di cui sopra siamo presenti con le nostre sedi principali in:

· 17031 ALBENGA (SV) - Viale Martiri della Libertà, 2 - tel. 0182.52443 - fax 0182.53375

· 24052 AZZANO SAN PAOLO (BG) - Via Roma, 23/25 tel. 035.531640 - fax 035.530159

· 56100 PISA - Piazza Sant’Antonio, 4/17-18 - tel. 050.503392 - fax 050.27380

In ognuna di queste sedi è possibile conferire incarico indifferentemente ad uno o all’altro Ente, dando disponibilità per il paese prescelto.


3° PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO

 

3.1 La fase pre adozione

3.1.1 Avvicinarsi all’adozione

In base ai principi del C.E.A. e dell’A.S.A. onlus il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l’incontro e l’accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori.
Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e l’A.S.A. onlus
è impegnata a fornire un supporto di tipo personalizzato.
Per avvicinarsi all'adozione internazionale l’Associazione propone incontri, in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornita assistenza dal punto di vista procedurale, psicologico, legale, economico e fiscale.
In relazione ai costi dell’adozione, l’A.S.A. onlus opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.
Per partecipare agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane dell’A.S.A. onlus, evidenziate nel precedente punto 2.2, sia telefonicamente che tramite il sito web.


3.1.2 Gli incontri di informazione e i colloqui individuali

Le coppie aspiranti all’adozione internazionale partecipano a diversi incontri informativi condotti da personale qualificato Responsabile dell’A.S.A. onlus.
Nei primi incontri, gestiti da un operatore Responsabile del settore adozioni, vengono fornite informazioni sul significato, sui tempi e sulle metodologie relative all’adozione internazionale.
Segue poi, al fine di rendere ancor più consapevole la coppia, un incontro con un esperto amministrativo per fornire informazioni sulle metodologie operative dell’Ente in base ai vari paesi di provenienza dei minori, sulla specifica dei costi e relativi tempi di elargizione, sulle modalità di revoca dell’incarico dal punto di vista procedurale ed economico, sulle informazioni di sostegno fiscale ed economico, nonché sulla tutela e sostegno alla maternità e paternità.
Dopo aver partecipato a questi incontri, la coppia in possesso del Decreto d’idoneità all’adozione internazionale può conferire incarico all’A.S.A. onlus che comunicherà l’avvenuto conferimento alla Commissione per le Adozioni Internazionali, al Tribunale dei Minori ed ai Servizi socio-sanitari di competenza.


3.1.3 Il conferimento di incarico ed l'individuazione dei paesi per l’adozione

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia incarica un Ente autorizzato ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento di incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente stesso.
Prima di accettare l’incarico, l’A.S.A. onlus richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari; dalla relazione potrebbero, infatti, emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali nei fatti l’Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l’adozione bambini di età o caratteristiche sperate.
Il colloquio per il conferimento dell’incarico è tenuto da un Rappresentante dell’A.S.A. onlus.
La coppia deve informare tempestivamente l’Ente a cui ha conferito incarico di ogni modifica importante che avvenga nel proprio nucleo, ad esempio separazioni, gravidanze, etc..
L’A.S.A. onlus ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuta a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale per i Minorenni competente, in relazione all'idoneità.
La coppia può revocare il mandato all’A.S.A. onlus e deve darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi Territoriali ed alla C.A.I.
La coppia, mentre si trova all'estero per l'abbinamento, non può revocare il mandato all’A.S.A. onlus per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.
Le modalità per la revoca ed il “cambio Ente” sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.
Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell’Allegato 1, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi burocratici ed economici.
All’atto del conferimento di incarico i coniugi si impegnano, per l’intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili, a fornire informazioni all’A.S.A. ONLUS circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.
La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell’impegno, sarà segnalata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali al Tribunale dei Minori per eventuali provvedimenti limitativi della potestà potendosi ravvisare, nella mancata trasmissione delle notizie richieste, condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

L’A.S.A. onlus assicura che il numero dei conferimenti di incarico accettati, in un determinato intervallo di tempo, non sarà superiore alla sua capacità di gestione.

3.1.4 L'adozione internazionale e la revoca della disponibilità all’adozione nazionale

L’A.S.A. onlus, al momento del conferimento, chiede alla famiglia la sottoscrizione di una dichiarazione nella quale i coniugi indicano i Tribunali presso cui hanno depositato dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale.

I coniugi, inoltre, si impegnano a comunicare tempestivamente all’Ente l’eventuale proposta di abbinamento per l’adozione nazionale da parte del Tribunale dei Minori.
L'A.S.A. onlus chiede la rinuncia alla disponibilità all'adozione nazionale nel momento in cui la coppia accetta la proposta di abbinamento fatta dall'autorità estera. Per quanto riguarda l'adozione in Ucraina, poichè la proposta di abbinamento avviene sul posto, la rinuncia all'adozione nazionale viene richiesta al momento della partenza per l'Ucraina.  

3.1.5 La preparazione del dossier di documentazione della coppia

Durante un incontro individuale un referente dell’Ente fornisce alla coppia l’elenco e le spiegazioni utili per avviare la procedura di adozione nel Paese prescelto dalla coppia stessa.

Successivamente i coniugi consegneranno al referente dell’A.S.A. onlus la documentazione richiesta, il quale verificherà la conformità dei documenti rispetto a quanto chiesto dal Paese straniero.

 

3.1.6 L'iter dei fascicoli all’estero

Notizie di interesse generale vengono fornite dall’A.S.A. onlus tramite incontri di gruppo, news-letter, comunicazioni collettive, via telefono, via e-mail o via posta, giornale associativo.
Per quanto riguarda i tempi di attesa per il percorso dell’adozione internazionale, questi sono variabili in base allo Stato di origine del minore, all’età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell’Ente.
Ogni famiglia riceverà dall’operatore di riferimento un’ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività dell’Ente.

In ogni caso l’Associazione Solidarietà Adozioni onlus si impegna a comunicare alla coppia ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.


3.1.7 La gestione del tempo di attesa

L’attesa è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso della adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un “tempo incerto”, ma anche perché in genere viene vissuto come un “tempo vuoto” che non passa mai.

L’A.S.A. onlus propone alcune attività per trasformare il tempo dell’attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi all’incontro col bambino.
Tale programma di accompagnamento consiste in un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte alle famiglie sino all'abbinamento, e vuole essere un supporto psicologico, formativo ed esperienziale a tutte le famiglie.

L’Ente, su richiesta della coppia, attraverso i suoi operatori e gli psicologi, resta comunque a disposizione per incontri individuali di sostegno durante l’attesa. Qualora per qualsiasi motivo, legato alla procedura di adozione, gli psicologi dell’A.S.A. onlus o i responsabili ritenessero opportuno incontrare la coppia, la stessa verrà convocata presso la sede logisticamente più vicina alla residenza o presso quella in cui la coppia ha conferito incarico.

 

3.2 La fase dell’adozione

3.2.1 La proposta di adozione e la preparazione all’incontro con il bambino

La proposta di adozione è un atto formale con cui i genitori accettano il bambino proposto dall’autorità estera.
Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione.
Per quanto riguarda l'Ucraina la proposta di abbinamento da parte dell'Autorità straniera avviene in loco.


3.2.2 La partenza

La coppia viene invitata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza all' estero, dell' incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero e gli aspetti economici e fiscali.
Una psicologa prepara la coppia al momento tanto atteso, durante il quale, finalmente, conoscerà il figlio, le sue reazioni, le sue paure, etc.

La coppia viene altresì informata sul da farsi al rientro in Italia.

Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria, riguardo il paese ed il momento della partenza.

3.2.3 La permanenza all’estero

L'A.S.A. onlus è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi.
Una volta giunta all’estero la famiglia sarà seguita da un Referente dell’A.S.A. onlus in loco, per tutto il periodo di permanenza, nei momenti collegati alla procedura adottiva.
La psicologa dell'A.S.A. onlus che ha curato la fase di preparazione della coppia, durante questo periodo, è disponibile ad accogliere telefonicamente gli eventuali bisogni emergenti.

L’Ente si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.

3.2.4 Il rientro in Italia

Al rientro la famiglia adottiva viene supportata dall’attività dell’A.S.A. onlus, come previsto dalla convenzione de L’Aja, e segue le indicazioni fornite dall’operatore dell’Ente relative al deposito dei documenti presso il Tribunale dei Minori per la ratifica della sentenza straniera in Italia.
Nello specifico per l’Ucraina, entro un mese dall’ingresso del minore in Italia, andrà effettuata la registrazione del minore anche presso il Consolato.

In particolare la coppia dovrà recarsi presso la sede dell’A.S.A. onlus entro i termini stabiliti dall’Ente stesso, per dare corso all’impegno precedentemente preso relativo al rilascio delle informazioni utili per la redazione delle relazioni post-adozione, seguendo anche, in questo caso, quanto indicato dal Paese di provenienza del figlio.
Tale incontro è un’occasione per ricostruire il percorso estero, valutandone difficoltà e punti di forza.


3.3 La fase post adozione

3.3.1 L’accompagnamento post adottivo

Il percorso post-adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e l’inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

Le attività predisposte dall’A.S.A. onlus in questa fase concernono:

- la comunicazione ai Servizi Territoriali dell’avvenuto ingresso del bambino;

- la strutturazione di momenti di incontro, condotti da psicologi, per favorire il confronto sul cambiamento delle dinamiche familiari e sui vissuti relativi;

- la redazione, insieme ai genitori, di aggiornamenti periodici (relazioni post-adottive) sull’inserimento del bambino così come richiesto dalle diverse autorità straniere.

3.3.2 Il sostegno alla famiglia

Il sostegno alla famiglia inizia circa un mese e mezzo dopo l’arrivo del minore in Italia, in modo da poter osservare la relazione tra genitori e figlio, in cui i legami hanno iniziato a strutturarsi.
Questa modalità potrà subire delle variazioni nel caso in cui la famiglia, per diversi motivi, abbia bisogno urgente di un confronto con i consulenti dell’A.S.A. onlus.
In questo caso, infatti, qualora la famiglia necessiti di interventi di tipo psicoterapeutico, verrà indirizzata dall’Ente o agli psicologi dell’A.S.A. onlus, o ai Servizi pubblici o privati.



4° PARTE I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell’adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale l’ A.S.A. onlus è impegnata, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati all’ A.S.A. onlus per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno, spese private in Italia e all’estero (dove a volte sono previsti più viaggi e soggiorni anche lunghi).

Relativamente ai costi per lo svolgimento della procedura di adozione internazionale l’ A.S.A. onlus assume i seguenti impegni:
- rappresentare alle coppie l'insieme dei costi che dovranno sostenere, richiedendo loro di assumere un impegno economico certo sia per i servizi resi in Italia, sia per quelli all'estero che siano comprensivi di tutto e nulla escluso, salvo le spese di viaggio, di soggiorno e spese private sia in Italia che nel paese d'origine del loro figlio adottivo;
- distinguere i costi tra quelli resi in Italia e quelli resi all'estero; 
- mantenere fisso il costo dei servizi resi in Italia dal momento del conferimento d'incarico fino alla conclusione delladozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'Associazione; 
- effettuare gli incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali, assegni bancari o postali Non Trasferibili, etc.) escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi particolari verso alcuni paesi esteri.


4.1.1 Le modalità di rimborso spese

Ogni rimborso spese dovrà essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile, intestati sui conti dell’A.S.A. onlus.
Solo in casi particolari e verso alcuni Paesi nei quali non sia possibile il trasferimento di alcune somme tramite banca (per mancanza dei tempi tecnici o per inaffidabilità del locale sistema bancario, ecc.), potrà essere richiesto alla coppia di portare, presso il paese estero, una parte delle somme dovute e, una volta in loco, queste dovranno essere consegnate esclusivamente al rappresentante dell’Ente in tale Paese.

Le modalità d’attuazione dei principi sopra esposti comportano:

a) che
nessuna somma potrà essere richiesta dall’ A.S.A. onlus (o dai propri referenti, etc.) per lo svolgimento della procedura in Italia ed all’estero al di là delle somme sotto indicate;
b) che tutte le somme sotto indicate dovranno essere corrisposte direttamente all’Ente secondo le modalità descritte sopra;
c) che i costi indicati all’atto del conferimento d’incarico per i servizi resi in Italia resteranno validi per tutta la durata della procedura;
d) che i costi indicati all’atto del conferimento d’incarico per i servizi resi all’estero saranno aggiornati dall’Ente con periodicità almeno annuale. L’eventuale aggiornamento dei costi verrà comunicato per iscritto. In ogni caso i costi definitivi per la procedura all’estero verranno fissati definitivamente nel momento in cui verrà consegnato l’elenco dei documenti da inviare all’estero;

e)
e che restano a esclusivo carico della coppia e non sono comprese nelle somme sotto indicate solamente le spese di viaggio e soggiorno all’estero, i trasferimenti all’interno del Paese, donazioni agli Istituti, nonché le spese private.

I costi sotto indicati si differenziano tra:

- costi obbligatori, necessari e sufficienti per l’espletamento completo e senza eccezioni della procedura tanto in Italia che all’estero;

- costi facoltativi, opzionali riferiti a servizi aggiuntivi a quelli di cui sopra e resi dall’Ente in Italia e all’estero.

I costi della procedura, alla data della redazione della presente Carta dei Servizi, sono i seguenti:


TAB. 1 SERVIZI RESI IN ITALIA:

SERVIZI RESI IN ITALIA

Obbligatori

Facoltativi

€ 5.000/00

- Consulenza psicologica

- Sostegno psicoterapeutico



TAB. 2 SERVIZI RESI ALL'ESTERO:

PAESE

Servizi resi all’estero

Relazioni post adozione - Obbligatori

Obbligatori

Importo

per ogni relazione

Periodicità

 

Repubblica Ceca

€ 5.000/00

€ 200/00

 

N. 9 relazioni

 

Ucraina

€ 6.000/00

€ 200/00

Annuale per i primi tre anni, ogni tre anni fino alla maggiore età

 

Ungheria

 

7.000/00

 

€ 200/00

La prima entro due mesi dal rientro in Italia e la seconda dopo un anno

 


TAB. 3 QUANDO EFFETTUARE I RIMBORSI SPESE (ITALIA):

 

FASE

IMPORTI

NOTE

ITALIA

1

Iscrizione Ente

€ 100/00

Invariati durante il mandato

 

 

La prima elargizione corrisponde

ai costi generali dell’Ente

Conferimento Incarico

€ 2.500/00

2

Trasmissione Documenti

€ 1.000/00

Invariato per tutta

la durata del mandato.

3

Alla partenza

€ 1.500/00

Invariato per tutta

la durata del mandato.

 

 

TAB. 4 QUANDO EFFETTUARE I RIMBORSI SPESE (ESTERO):

PAESE

FASE

IMPORTI

NOTE

REP. CECA

1

Trasmissione Documenti

€ 1.500/00

Tale costo è riferito a quello vigente alla data di inizio della

procedura estera.

2

 

Accettazione proposta Abbinamento

€ 1.500/00

Tale costo è riferito a quello vigente alla data inizio della procedura estero.

In caso di adozione di più bambini:

+ € 1.000/00

3

Alla partenza

€ 2.000/00

 

 

Tali costi sono riferiti a quelli vigenti alla data di inizio della

procedura estera.

 

 

€ 1.800/00

N. 9 relazioni post adottive

UCRAINA

1

Trasmissione documenti

€ 1.200/00

Tale costo è riferito a quello vigente alla data di inizio della procedura estero.

2

Alla partenza

 

€ 4.800/00

 

 

Tali costi sono riferiti a quelli vigenti alla data di inizio

della procedura estera.

In caso di adozioni di più bambini:

+ € 1.000/00

€ 1.000/00

Acconto su relazioni post adottive

UNGHERIA

1

Trasmissione documenti

€ 1.000/00

Tale costo è riferito a quello vigente alla data di inizio della

procedura estera.

2

Accettazione proposta Abbinamento

€ 1.000/00

Tale costo è riferito a quello vigente alla data di inizio della procedura estera.

In caso di adozione di più bambini:

+ € 500/00

3

Alla partenza

€ 5.000/00

 

Tali costi sono riferiti a quelli vigenti alla data di inizio della procedura estero.

400/00

N. 2 relazioni post adottive



4.1.2 Il rimborso delle quote

Le scadenze sopra indicate e riferite alle diverse tranche sono corrispondenti a fasi alle quali l’ A.S.A. onlus ha già svolto i servizi corrispondenti o, comunque, sostenuto i relativi costi generali.

Ne deriva che in caso di revoca o dismissione del mandato le quote già versate non saranno rimborsate.

Qualora il conferimento d’incarico dovesse interrompersi, la coppia non potrà richiedere ad alcun titolo all’ A.S.A. onlus la restituzione totale o parziale delle somme versate all’Ente, in quanto tale elargizione di denaro è a copertura dei servizi resi e delle spese fino ad allora sostenute dall’Ente per la pratica adottiva ed avviene a titolo di quota di partecipazione alla spesa e non a copertura totale dei costi.


4.1.3 La dispensa dall'obbligo di rendicontazione
Al fine di semplificare la gestione amministrativa ed in virtù della formula "tutto compreso" sopra esposto, l'A.S.A. onlus resta dispensata dall'obbligo di rendicontazione ex art. 1713 C.C.


4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico
L’ A.S.A. onlus certificherà, su richiesta, “nell’ammontare complessivo……….le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione” ( legge 184/83 art. 31 comma 3 lett.o). Inoltre con autocertificazione potranno essere portati in detrazione dal reddito biglietti aerei, spese consolari, spese alberghiere, spese di traduttore (ove non comprese nel costo della procedura), spese relative ai viaggi interni al Paese straniero.

Per approfondimenti sulle modalità e criteri per la detrazione fiscale delle elargizioni e delle spese sostenute per la procedura di adozione è possibile consultare i seguenti indirizzi: www.commissioneadozioni.it e www.agenziaentrate.it

Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti modifiche normative che possono comportare una variazione riguardo il sostegno fiscale ed economico, l’ A.S.A. onlus riporta nell’ Allegato 2 una sintesi delle informazioni utili di cui dispone.


4.2.1 La dedicibilità e detraibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di Enti di particolare rilevanza sociale. L’Associazione Solidarietà Adozioni in quanto ONLUS, dunque, si uniforma alle regole previste da tale normativa, consentendo al donatore (persona fisica o giuridica) di beneficiare delle disposizioni agevolative per la deduzione e la detrazione delle donazioni dall’imposta sul reddito.

Come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per effetto del cosidetto decreto sulla competitività (D.L. n.35/2005), le persone fisiche e gli Enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

 

Ai fini della deducibilità dal reddito:

  • le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;

  • le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, etc.) deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle onlus possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, enti commerciali, etc.), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Si riportano sinteticamente, nella seguente tabella, le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali per le persone fisiche e le imprese.

 

TAB. 5 LE PRINCIPALI EROGAZIONI LIBERALI E LE AGEVOLAZIONI FISCALI

PERSONE FISICHE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

BENEFICIARIO

 

 

 

 

ONLUS

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

 

TIPO DI LIBERALITA’

 

 

 

 

 

erogazioni in denaro

e in natura

AGEVOLAZIONE SPETTANTE

riferimenti normativi

 

in alternativa, una delle seguenti:

a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro;

b) solo le erogazioni in denaro, detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro).

 

D.L. 35/2005 – art. 14, comma 1 – e successive modificazioni e integrazioni TUIR – art. 15, comma 1, lett. I-bis)

IMPRESE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

BENEFICIARIO

 

 

 

 

 

ONLUS

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

 

TIPO DI LIBERALITA’

 

 

 

 

 

 

erogazioni in denaro

e in natura

AGEVOLAZIONE SPETTANTE

riferimenti normativi

 

in alternativa, una delle seguenti:

a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro;

b) deducibilità, ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato.

 

D.L. 35/2005 – art. 14, comma 1 – e successive modificazioni e integrazioni TUIR – art. 100, comma 2, lett. h)

 

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare per cinque anni la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".

Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".


4.3 Le informazioni sulla tutela ed il sostegno alla maternità e/o paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi e affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L’unica differenza – fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economici, etc) – è la decorrenza degli stessi: la data di “nascita” del bambino adottato corrisponde all’ingresso in Italia del minore.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001 artt. 26 r 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva di 5 (cinque) mesi; art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni della madre lavoratrice, qualora questa non se ne avvalga); art. 36 per il congedo parentale (fruibile da entrambi i genitori, anche contemporaneamente per complessivi dieci mesi); art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno con decorrenza dalla data di ingresso del minore in Italia; art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti viene, altresì riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all’estero per l’incontro con il bambino e l’espletamento della procedura adottiva (art. 26 comma 4; art. 27 comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibiltà per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell’ingresso del minore in Italia durante la permanenza all’estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26 comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap grave, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici previsti dall’art. 42 del D.Lgs n° 151/2007 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall’art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito per tre giorni).

 

4.4 Le informazioni relative alla revoca del conferimento d'incarico e al cambio Ente
Ove insorgano o si verifichino eventi precedentemente non rilevati e di gravità tale da poter, eventualmente, configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, l’ A.S.A. onlus potrà dismettere l’incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonchè alla Commissione per le Adozioni Internazionali. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza agli incontri chiesti dall’Ente, mancata corresponsione degli oneri previsti, etc.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonchè ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell’iter formativo eventualemnte interrottosi.

La coppia, qualora il cambio Ente avvenga durante il primo anno dalla data di notifica del decreto, dovrà chiedere l’autorizzazione della C.A.I.

Trascorso un anno dalla data di notifica del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere “contestuale” alla revoca.

Il nuovo incarico non può, comunque intendersi validamente conferito se non ne è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale.

Nel caso di risoluzione concordata dell’incarico dato ad un Ente e, successivamente, affidato ad un altro Ente, quest’ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Qualora il rapporto tra l’A.S.A. onlus e gli aspiranti genitori dovesse interrompersi a procedura avviata e a fronte di somme versate, la coppia non potrà richiedere ad alcun titolo all’ A.S.A. onlus la restituzione totale o parziale delle somme ad essa versate, in quanto tale conferimento di denaro è a copertura dei servizi resi e delle spese fino ad allora sostenute dall’Ente per la pratica adottiva ed avviene a titolo di quota di partecipazione alla spesa e non a copertura totale dei costi.

Inoltre le elargizioni sono corrispondenti a fasi alle quali l’ A.S.A. onlus ha già svolto i servizi correlativi o, comunque, sostenuto i relativi costi generali.

Ne deriva che in caso di revoca o dismissione del mandato le quote già versate non saranno rimborsate.

Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di denaro è tenuta a rimborsare l’ A.S.A. onlus per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.